Legge 28 luglio 1971, n. 519 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Calabria.
Le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione sono esercitate esclusivamente dal Consiglio e non possono essere delegate.
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Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni o da altri enti locali, per le funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nei limiti
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speciale natura e dimensione, non possono essere esercitate direttamente o delegate agli enti locali interessati, la Regione può con legge: a
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partecipazione regionale; b) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione, e per le
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Statuto; c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica ed informando